STATUTO
"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA
CASTELLO"
TITOLO I
DENOMINAZIONE SEDE
ARTICOLO 1
Nello spirito della costituzione della Repubblica
Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti
del
codice civile è costituita, con sede in Firenze,
via Reginaldo Giuliani numero
518 un'associazione che assume la denominazione "ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA ATLETICA CASTELLO".
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive
degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare
riferimento alle
disposizioni del CONI
nonchè agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni
Sportive Nazionali e dell'Ente di Promozione Sportiva
cui l'associazione si
affilia mediante delibera del consiglio direttivo.
TITOLO II SCOPO E OGGETTO
ARTICOLO 2
L'associazione è un centro permanente di vita
associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è
espressione
di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini
sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di
interessi
collettivi.
ARTICOLO 3
L'associazione si propone di:
- promuovere e sviluppare attività sportive
dilettantistiche;
- organizzare manifestazioni sportive in via diretta
e collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- promuovere attività didattiche per l'avvio,
l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- studiare, promuovere e sviluppare nuove
metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a
palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- organizzare squadre sportive per la partecipazione
a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di
diverse
discipline agonistiche;
- indire corsi di avviamento agli sport, attività
motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione
per
operatori sportivi;
- organizzare attività ricreative e culturali a
favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.
TITOLO III SOCI
ARTICOLO 4
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell'associazione le persone
fisiche, le società e gli enti sia muniti che sprovvisti di personalità
giuridica,
pubblici e privati, che ne condividano gli scopi e che si impegnino
a realizzarli.
ARTICOLO 5
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne
richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi nella relativa
domanda
ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le
delibere adottate dagli organi dell'associazione.
Le societa, associazioni ed enti che intendano
diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di
associazione
firmata dal proprio rappresentante legale.
All'atto dell'accettazione della richiesta da parte
dell'associazione il richiedente acquista ad ogni effetto la
qualifica di
socio, previo versamento della quota associativa annuale.
Le iscrizioni devono essere annotate sul libro degli
associati entro e non oltre i successivi 10 (dieci) giorni a
cura del Consiglio
Direttivo.
In ogni caso è esclusa la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa.
ARTICOLO 6
La qualifica di socio dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse
dall'associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il
proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione
e modifica
delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le
elezioni degli organi direttivi.
I soci sono tenuti:
all'osservanza dello statuto, del regolamento
organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; al
pagamento del
contributo associativo.
ARTICOLO 7
I soci sono tenuti a versare la quota associativa
annuale stabilita in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per
l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e
in ogni caso non potrà
mai essere restituita.
Detta quota dovrà essere corrisposta nei termini e
modi previsti dal consiglio direttivo.
Le quote o i contributi associativi sono
intrasmissibili e non rivalutabili.
TITOLO IV RECESSO ESCLUSIONE
ARTICOLO 8
La qualifica di socio si perde per recesso,
esclusione o a causa di morte.
ARTICOLO 9
La comunicazione di recesso del socio dovrà essere
presentata per iscritto mediante raccomandata con avviso
di ricevimento inviata
al consiglio direttivo con un
preavviso di almeno tre mesi rispetto alla
scadenza dell'anno sociale e varrà per l'anno successivo.
Il recesso non costituisce in alcun modo
giustificato motivo per non corrispondere la quota associativa dovuta
per
l'anno in corso.
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo
nei confronti del socio:
A) che non ottemperi alle disposizioni del presente
statuto, degli eventuali regolamenti e delle determinazioni
adottate dagli
organi dell'associazione;
B) che si renda moroso nel versamento del contributo
annuale per un periodo superiore a 12 (dodici) mesi
decorrenti dall'inizio
dell'esercizio sociale;
C) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie
agli interessi dell'associazione;
D) che, in qualunque caso, arrechi danni gravi,
anche morali, all'associazione.
ARTICOLO 10
Le deliberazioni prese in materia di esclusione
debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera,
ad eccezione
del caso previsto alla lettera b)
dell'articolo 9
e devono essere motivate.
Il socio interessato dal provvedimento ha 15
(quindici) giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per
chiederela
convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebitia fondamento del
provvedimento di
esclusione.
L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del
provvedimento nel Libro degli Associati che avviene decorsi
20 (venti) giorni
dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della
delibera dell'assemblea che
abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio
Direttivo.
TITOLO V
RISORSE ECONOMICHE FONDO COMUNE
ARTICOLO 11
L'associazione trae le risorse economiche per il suo
funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività dà:
A) quote e contributi degli associati;
B) quote e contributi per la partecipazione e
organizzazione di manifestazioni sportive;
C) eredità, donazioni e legati;
D) contributi dello stato, delle regioni, di enti
locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno
di
specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei
fini statutari;
E) contributi dell'Unione Europea e di organismi
internazionali;
F) entrate derivanti da prestazioni di servizi
convenzionati;
G) proventi delle cessioni di beni e servizi agli
associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività
economiche di
natura commerciale connesse allo scopo sociale, svolte in
maniera ausiliaria e
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;
H) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
I) entrate derivanti da iniziative promozionali
finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni
anche a
premi;
J) altre entrate compatibili con le finalità sociali
dell'associazionismo anche di natura commerciale.
Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo
e non esaustivo da avanzi di gestione, utili, fondi, riserve
e tutti quei beni
acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è ripartibile
fra i soci
durante la vita dell'associazione nè all'atto del suo scioglimento.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve
o capitale salvo
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà
obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività
statutariamente previste.
ESERCIZIO SOCIALE
ARTICOLO 12
L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31
(trentuno) dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre il
rendiconto economico e finanziario da presentare all'assemblea
degli associati.
Il rendiconto economico e finanziario deve essere
approvato dall'assemblea degli associati entro
quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio.
TITOLO VI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 13
Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora
eletto);
- i Consigli di settore;
- il Responsabile del Consiglio di Settore ed il
relativo Segretario.
Tutte le cariche sono gratuite e vengono svolte per
puro spirito di servizio.
ASSEMBLEA
ARTICOLO 14
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e si
svolgono presso la sede sociale o in altro luogo purchè in Italia.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante
avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano
le
attività almeno venti giorni prima
della adunanza, contenente
l'ordine del
giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della
seconda convocazione.
L'avviso della convocazione viene altresì comunicato
ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul
Giornale
Associativo, l'invio di lettera semplice,
fax, e-mail o telegramma, in ogni
caso almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.
ARTICOLO 15
L'assemblea ordinaria:
- approva il bilancio preventivo ed il rendiconto
economico e finanziario;
- procede alla elezione dei membri componenti la
commissione elettorale;
- approva le relazioni tecniche dei responsabili dei
vari settori;
- approva le relazioni del Collegio dei Revisori se
nominato;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla
gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal
presente statuto o
sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i
quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il
Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta
motivata per
iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei
Revisori dei Conti (se eletto) o
da almeno un decimo degli associati,
regolarmente iscritti sul libro degli associati medesimi.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere
luogo entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta e,
se il Consiglio
Direttivo non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente
del Tribunale
ove ha sede l'associazione, che può designare anche la persona
che deve presiederla.
ARTICOLO 16
Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno
diritto al voto gli associati maggiorenni iscritti nel libro
degli associati ed
in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del
voto singolo.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo
di delega scritta da acquisire e conservare agli atti sociali,
non più di un
associato.
In prima convocazione l'assemblea ordinaria e
straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti
o rappresentati
la metà piu uno degli associati aventi diritto.
In seconda convocazione, a distanza di almeno un
giorno dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria
è regolarmente
costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati,
mentre l'assemblea
straordinaria è regolarmente costituita quanto siano
presenti almeno
degli associati aventi diritto.
Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide a
maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti
posti all'ordine del giorno.
ARTICOLO 17
L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per
deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento
dell'associazione nominando i liquidatori.
Le delibere delle assemblee sono valide a
maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti
per le modifiche
statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di
scioglimento dell'associazione.
ARTICOLO 18
L'assemblea è presieduta dal Presidente
dell'associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla
persona
designata dall'assemblea stessa.
La nomina del Segretario che redige il verbale
dell'assemblea, è fatta dal Presidente dell'Assemblea che
può designare anche
un soggetto estraneo all'associazione e, nei casi di delibera straordinaria, un
Notaio.
ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI
ARTICOLO 19
- Il Consiglio
Direttivo uscente delibera con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei
Consiglieri la data
delle elezioni e dell'assemblea ordinaria;
- nell'assemblea
ordinaria a tale scopo convocata, verrà eletta la commissione elettorale che
sarà composta
da tre membri dei quali uno con funzioni di Presidente;
- la commissione elettorale riceve dal Consiglio
Direttivo uscente tutto il materiale occorrente per la
preparazione dei seggi,
per lo svolgimento delle elezioni e per lo scrutinio, nonchè l'elenco degli
eventi diritto al voto;
- tutti i soci maggiorenni sono eleggibili purchè,
alla data delle elezioni, abbiano un'anzianità di iscrizione di
almeno
mesi e siano in regola con i pagamenti delle quote
sociali;
- le liste dei candidati per l'elezione degli organi
sociali (Consiglio Direttivo, Consigli di Settore e Collegio dei
Revisori dei
Conti) dovranno essere rese pubbliche almeno due giorni prima della votazione
ed esposte nella sede
sociale.
Ogni candidato dovrà sottoscrivere l'accettazione
della candidatura;
- tutti i candidati saranno elencati in ordine
alfabetico, in una unica lista, distintamente tra i vari organi sociali.
L'espressione di voto dovra essere segreta ed
avverrà tracciando una croce nell'apposito spazio a fianco del
nome del
candidato prescelto;
-il numero delle preferenze espresse non potrà
essere superiore ai 2/3 (due terzi) dei candidati da eleggere,
in caso
contrario la scheda sarà annullata.
In caso di parità del numero di preferenze sarà
eletto il candidato più anziano di iscrizione alla società,
in caso di
ulteriore parità sarà eletto il candidato di maggiore età;
- la commissione elettorale proclama eletti i
candidati che hanno avuto il maggio numero di preferenze.
Convoca i nuovi eletti nei vari organi sociali entro
15 (quindici) giorni dalla data delle elezioni, con
preavviso di almeno otto
giorni.
Entro tale termine i nuovi eletti dovranno accettare
per iscritto la carica conferita previa dichiarazione
che non sussistono cause
di ineleggibilità o decadenza a loro carico previste dalla legge o dal presente
statuto.
ARTICOLO 20
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 9 (nove) ad un
massimo di 15 (quindici) membri (possibilmente dispari)
secondo il numero
stabilito dall'assemblea ordinaria di soci.
Il Responsabile di ogni Consiglio di Settore,
nominato a norma del successivo articolo 24, fa parte di diritto del
Consiglio
Direttivo.
Gli altri componenti verranno scelti fra gli
associati maggiorenni e nominati a norma del precedente articolo 19
fino a
costituire un organo collegiale composto da un numero di membri pari a quello
stabilito dall'assemblea
entro i limiti di cui al precedente primo comma.
I componenti del Consiglio durano in carica 3 (tre)
anni e sono rieleggibili.
Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il
Vice-Presidente, il segretario che redige i verbali delle riunioni
del
Consiglio ed il cassiere che cura la tenuta dei libri contabili.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente
tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,
oppure quando ne
sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire
anche attraverso la posta elettronica o consegnare
non meno di otto giorni
prima della adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la
maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione
ufficiale,
anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta
dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi
poteri per la gestione dell'associazione.
Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo,
al Consiglio:
- curare l'esecuzione delle deliberazioni
assembleari;
- redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto
economico e finanziario;
- predisporre i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti
all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli
associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di
lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la
corretta amministrazione dell'associazione;
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali
a suoi membri;
- stabilire l'entità del fondo piccole spese da
assegnare ad ogni Consiglio di Settore (ove necessario), nonchè
approvare i
programmi delle attività settoriali predisposti dai singoli Consigli di
Settore.
I consiglieri non possono ricoprire incarichi
analoghi in associazioni o società sportive aventi la medesima finalità
sportiva pena la radiazione o la sospensione dell'incarico.
Tutti i Consiglieri hanno inoltre facoltà di
partecipare alle riunioni dei Consigli di Settore.
ARTICOLO 21
Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause,
uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico,
il Consiglio
Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non
eletti, che rimangono
in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio;
nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio
può nominare altri
soci, che rimangono in carica fino all'assemblea successiva, da convocarsi
senza indugio,
che ne delibera l'eventuale ratifica.
Anche in caso di ratifica i Consiglieri eletti
rimangono in carica fino alla scadere dell'intero Consiglio.
Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio,
l'intero Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e
l'assemblea,
convocata senza indugio, deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio.
Qualora venga meno, per qualunque causa, il
Responsabile del Consiglio di Settore, costituente membro di diritto
del
Consiglio Direttivo, questo verrà sostituito da un nuovo membro nominato dal
Consiglio di Settore medesimo
e resterà in carica fino alla scadenza
dell'intero Consiglio Direttivo.
In ogni caso di cessazione anche per scadenza del
termine del mandato, il Consiglio Direttivo resta in carica fino
alla nomina ed
alla accettazione della carica dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo.
In questo periodo il Consiglio Direttivo uscente
potrà compiere solo atti di ordinaria amministrazione nonchè
le attività di cui
al precedente articolo 19.
PRESIDENTE
ARTICOLO 22
Il Presidente ha la rappresentanza legale, anche in
giudizio, e la firma dell'associazione che rappresenta
nei confronti delle
federazioni del CONI e di tutti gli altri organismi ed associazioni sportive
con i quali la
presente associazione si affiderà o entrerà in rapporti.
Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo,
predispone l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio, convoca
il
consiglio e può convocare separatamente e congiuntamente anche i Consigli di
Settore.
Il Consiglio Direttivo può attribuire al presidente
poteri autonomi sia di ordinaria che di straordinaria
amministrazione con
facoltà di determinare limiti e condizioni
In caso di assenza od impedimento le sue mansioni
vengono esercitate dal Vice Presidente.
La firma del Vice Presidente varrà come conferma
dell'assenza o impedimento del Presidente.
In caso di dimissioni spetta al Vice Presidente
convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per la
elezione del
nuovo Presidente.
Nel rispetto delle norme previste dal presente
statuto e dei limiti e poteri stabiliti dal Consiglio Direttivo,
il Presidente
potrà conferire procure anche a terzi per lo svolgimento di singoli affari.
ARTICOLO 23
Nei casi previsti dalla legge o qualora richiesto
dal CONI o da altre associazioni sportive per l'affiliamento
o infine per
volontà dall'assemblea dei soci, verrà eletto dai soci a norma del precedente
articolo 19,
un collegio dei Revisori
dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i
non soci,
che resterà in carica per 3 (tre) anni e che eleggerà al proprio
interno il Presidente.
Non possono essere eletti coloro che si trovano
nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del Codice Civile nonchè
il coniuge,
i parenti, gli affini entro il quarto grado dei componenti il Consiglio
Direttivo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare
l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del
rendiconto alle
scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto, e può procedere in
qualunque momento
ad atti di ispezione e di controllo e chiedere infine notizie
ed informazioni.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito con
la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera
a maggioranza
assoluta dei presenti.
In caso di morte, rinunzia o dimissioni di un
componente subentra il supplente più anziano in ordine di età che
resta in
carica fino alla successiva assemblea che provvede alla integrazione del
Collegio.
I nuovi nominati scadono insieme con quelli in
carica.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e
alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria
relazione
annuale in tema di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario.
CONSIGLI DI SETTORE
ARTICOLO 24
Per l'espletamento delle attività connesse ad ognuna
delle discipline sportive facenti capo alla società, potrà
essere istituito un
Consiglio di Settore.
Il Consiglio, ove sussista, è composto da un minimo
di tre ad un massimo di nove membri, a seconda delle
esigenze del settore,
regolarmente elette dai soci, a norma del precedente articolo 19.
Il Consiglio dura in carica tre anni, alla stregua
degli altri organi della società e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio di Settore, ove sussista, nell'ambito
dei programmi approvati dal Consiglio Direttivo, e sempre con
questo in stretto
contatto organizza la propria attività provvedendo ad attuare tutte quelle
iniziative essenziali
al raggiungimento dei fini prepostisi; gestisce e
controlla la disciplina dei vari atleti facenti parte del settore;
studia e
predispone i programmi delle attività settoriali da sottoporre all'approvazione
del consiglio direttivo
nonchè le relative spese.
Il Consiglio di Settore, ove sussista, nomina nel
proprio ambito un responsabile di settore ed un segretario.
Per l'espletamento delle attività di settore, il
Consiglio di Settore, ove sussista, potrà nominare un direttore
sportivo,
precisando i compiti e le mansioni allo stesso accordate e proponendone la nomina
al Consiglio Direttivo.
RESPONSABILE DI SETTORE
ARTICOLO 25
Il responsabile di settore, nominato dai consiglieri
del consiglio di settore, fa parte di diritto e con diritto di
voto del
consiglio direttivo, risponde del buon andamento dell'attività dels ettore ed ha
i seguenti compiti:
- dirige e coordina l'attività sportiva del settore;
- predispone in collaborazione con gli altri
consiglieri di settore, il programma delle attività da effettuarsi
nell'arco
dell'annata sportiva e il preventivo delle spese relativo r lo sottopone
all'approvazione del consiglio
direttivo;
- rappresenta unitamente ad altro membro, il
consiglio di settore, nell'ambito del consiglio direttivo, secondo
quanto
previsto dall'articolo
SEGRATARIO DI SETTORE
ARTICOLO 26
Il segretario di settore, nominato dal Consiglio di
Settore, ha i seguenti compiti:
- cura la normale corrispondenza relativa
all'attività del settore;
- Cura la tenuta dei cartellini e degli schedari dei
singoli atleti nonchè i certificati medici di idoneità;
- cura la raccolta dei comunicati ufficiali;
- provvede alla presentazione di eventuali reclami;
- provvede alle pratiche per il tesseramento degli
atleti;
- gestisce il fondo delle piccole spese attribuito
al settore del Consiglio Direttivo e provvede a redigere il
relativo
rendiconto.
PUBBLICITA E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI
ARTICOLO 27
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e
trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione,
con particolare
riferimento ai bilanci o rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede
sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la
consultazione.
TITOLO VII SCIOGLIMENTO
ARTICOLO 28
Lo scioglimento dell'associazione può essere
deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i
tre quinti (3/5)
degli associati aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell'associazione sarà
nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.
In sede di nomina l'assemblea dei soci stabilirà i
poteri spettanti al liquidatore e le modalità ed i termini per il
rendiconto
della fase di liquidazione.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed
immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui
saranno
devoluti su delibera dell'assemblea ad enti od associazioni che perseguono la
promozione e lo sviluppo
dell'attività sportiva, e comunque per finalità di
utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3,
comma
190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione disposta
dalla legge.
NORMA FINALE
ARTICOLO 29
Per quanto non è espressamente contemplato dal
presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del
codice civile e
le disposizioni di legge vigenti.