index
Torna alla pagina Iniziale indietroPag.Precedente

STATUTO

"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA CASTELLO"

TITOLO I

DENOMINAZIONE SEDE

ARTICOLO 1

Nello spirito della costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti

del codice civile è costituita, con sede in Firenze,

via Reginaldo Giuliani numero 518 un'associazione che assume la denominazione "ASSOCIAZIONE SPORTIVA

DILETTANTISTICA ATLETICA CASTELLO".

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare

riferimento alle disposizioni del CONI

nonchè agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e dell'Ente di Promozione Sportiva

cui l'associazione si affilia mediante delibera del consiglio direttivo.

TITOLO II SCOPO E OGGETTO

ARTICOLO 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è

espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di

interessi collettivi.

ARTICOLO 3

L'associazione si propone di:

- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;

- organizzare manifestazioni sportive in via diretta e collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;

- promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

- studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;

- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di

diverse discipline agonistiche;

- indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione

per operatori sportivi;

- organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

TITOLO III SOCI

ARTICOLO 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, le società e gli enti sia muniti che sprovvisti di personalità

giuridica,

pubblici e privati, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

ARTICOLO 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi nella relativa

domanda ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

Le societa, associazioni ed enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di

associazione

firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquista ad ogni effetto la

qualifica di socio, previo versamento della quota associativa annuale.

Le iscrizioni devono essere annotate sul libro degli associati entro e non oltre i successivi 10 (dieci) giorni a

cura del Consiglio Direttivo.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ARTICOLO 6

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione

e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti;

- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

all'osservanza dello statuto, del regolamento organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; al

pagamento del contributo associativo.

ARTICOLO 7

I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e

in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Detta quota dovrà essere corrisposta nei termini e modi previsti dal consiglio direttivo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV RECESSO ESCLUSIONE

ARTICOLO 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

ARTICOLO 9

La comunicazione di recesso del socio dovrà essere presentata per iscritto mediante raccomandata con avviso

di ricevimento inviata al consiglio direttivo con un

preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza dell'anno sociale e varrà per l'anno successivo.

Il recesso non costituisce in alcun modo giustificato motivo per non corrispondere la quota associativa dovuta

per l'anno in corso.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

A) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle determinazioni

adottate dagli organi dell'associazione;

B) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 12 (dodici) mesi

decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;

C) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;

D) che, in qualunque caso, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.

ARTICOLO 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera,

ad eccezione del caso previsto alla lettera b)

dell'articolo 9

e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 (quindici) giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per

chiederela convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebitia fondamento del provvedimento di

esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel Libro degli Associati che avviene decorsi

20 (venti) giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della

delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

RISORSE ECONOMICHE FONDO COMUNE

ARTICOLO 11

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività dà:

A) quote e contributi degli associati;

B) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;

C) eredità, donazioni e legati;

D) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno

di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei

fini statutari;

E) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

F) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

G) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività

economiche di natura commerciale connesse allo scopo sociale, svolte in

maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

H) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

I) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni

anche a premi;

J) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, utili, fondi, riserve

e tutti quei beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è ripartibile

fra i soci durante la vita dell'associazione nè all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve

o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività

statutariamente previste.

ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 12

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'assemblea

degli associati.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro

quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 13

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli associati;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto);

- i Consigli di settore;

- il Responsabile del Consiglio di Settore ed il relativo Segretario.

Tutte le cariche sono gratuite e vengono svolte per puro spirito di servizio.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e si svolgono presso la sede sociale o in altro luogo purchè in Italia.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano

le attività almeno venti giorni prima

della adunanza, contenente

l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul

Giornale Associativo, l'invio di lettera semplice,

fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

ARTICOLO 15

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;

- procede alla elezione dei membri componenti la commissione elettorale;

- approva le relazioni tecniche dei responsabili dei vari settori;

- approva le relazioni del Collegio dei Revisori se nominato;

- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal

presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta

motivata per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o

da almeno un decimo degli associati, regolarmente iscritti sul libro degli associati medesimi.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta e,

se il Consiglio Direttivo non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale

ove ha sede l'associazione, che può designare anche la persona che deve presiederla.

ARTICOLO 16

Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto al voto gli associati maggiorenni iscritti nel libro

degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta da acquisire e conservare agli atti sociali,

non più di un associato.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti

o rappresentati la metà piu uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria

è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati, mentre l'assemblea

straordinaria è regolarmente costituita quanto siano presenti almeno degli associati aventi diritto.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti

posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 17

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento

dell'associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti

per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell'associazione.

ARTICOLO 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla

persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del Segretario che redige il verbale dell'assemblea, è fatta dal Presidente dell'Assemblea che

può designare anche un soggetto estraneo all'associazione e, nei casi di delibera straordinaria, un Notaio.

ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 19

-  Il Consiglio Direttivo uscente delibera con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri la data

delle elezioni e dell'assemblea ordinaria;

-  nell'assemblea ordinaria a tale scopo convocata, verrà eletta la commissione elettorale che sarà composta

da tre membri dei quali uno con funzioni di Presidente;

- la commissione elettorale riceve dal Consiglio Direttivo uscente tutto il materiale occorrente per la

preparazione dei seggi, per lo svolgimento delle elezioni e per lo scrutinio, nonchè l'elenco degli eventi diritto al voto;

- tutti i soci maggiorenni sono eleggibili purchè, alla data delle elezioni, abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno

mesi e siano in regola con i pagamenti delle quote sociali;

- le liste dei candidati per l'elezione degli organi sociali (Consiglio Direttivo, Consigli di Settore e Collegio dei

Revisori dei Conti) dovranno essere rese pubbliche almeno due giorni prima della votazione ed esposte nella sede

sociale.

Ogni candidato dovrà sottoscrivere l'accettazione della candidatura;

- tutti i candidati saranno elencati in ordine alfabetico, in una unica lista, distintamente tra i vari organi sociali.

L'espressione di voto dovra essere segreta ed avverrà tracciando una croce nell'apposito spazio a fianco del

nome del candidato prescelto;

-il numero delle preferenze espresse non potrà essere superiore ai 2/3 (due terzi) dei candidati da eleggere,

in caso contrario la scheda sarà annullata.

In caso di parità del numero di preferenze sarà eletto il candidato più anziano di iscrizione alla società,

in caso di ulteriore parità sarà eletto il candidato di maggiore età;

- la commissione elettorale proclama eletti i candidati che hanno avuto il maggio numero di preferenze.

Convoca i nuovi eletti nei vari organi sociali entro 15 (quindici) giorni dalla data delle elezioni, con

preavviso di almeno otto giorni.

Entro tale termine i nuovi eletti dovranno accettare per iscritto la carica conferita previa dichiarazione

che non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza a loro carico previste dalla legge o dal presente statuto.

ARTICOLO 20

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 15 (quindici) membri (possibilmente dispari)

secondo il numero stabilito dall'assemblea ordinaria di soci.

Il Responsabile di ogni Consiglio di Settore, nominato a norma del successivo articolo 24, fa parte di diritto del

Consiglio Direttivo.

Gli altri componenti verranno scelti fra gli associati maggiorenni e nominati a norma del precedente articolo 19

fino a costituire un organo collegiale composto da un numero di membri pari a quello stabilito dall'assemblea

entro i limiti di cui al precedente primo comma.

I componenti del Consiglio durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente, il segretario che redige i verbali delle riunioni

del Consiglio ed il cassiere che cura la tenuta dei libri contabili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,

oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare

non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione

ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

- redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;

- predisporre i regolamenti interni;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'associazione;

- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;

- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;

- stabilire l'entità del fondo piccole spese da assegnare ad ogni Consiglio di Settore (ove necessario), nonchè

approvare i programmi delle attività settoriali predisposti dai singoli Consigli di Settore.

I consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in associazioni o società sportive aventi la medesima finalità

sportiva pena la radiazione o la sospensione dell'incarico.

Tutti i Consiglieri hanno inoltre facoltà di partecipare alle riunioni dei Consigli di Settore.

ARTICOLO 21

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico,

il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono

in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio

può nominare altri soci, che rimangono in carica fino all'assemblea successiva, da convocarsi senza indugio,

che ne delibera l'eventuale ratifica.

Anche in caso di ratifica i Consiglieri eletti rimangono in carica fino alla scadere dell'intero Consiglio.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'intero Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e

l'assemblea, convocata senza indugio, deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio.

Qualora venga meno, per qualunque causa, il Responsabile del Consiglio di Settore, costituente membro di diritto

del Consiglio Direttivo, questo verrà sostituito da un nuovo membro nominato dal Consiglio di Settore medesimo

e resterà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

In ogni caso di cessazione anche per scadenza del termine del mandato, il Consiglio Direttivo resta in carica fino

alla nomina ed alla accettazione della carica dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo.

In questo periodo il Consiglio Direttivo uscente potrà compiere solo atti di ordinaria amministrazione nonchè

le attività di cui al precedente articolo 19.

PRESIDENTE

ARTICOLO 22

Il Presidente ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, e la firma dell'associazione che rappresenta

nei confronti delle federazioni del CONI e di tutti gli altri organismi ed associazioni sportive con i quali la

presente associazione si affiderà o entrerà in rapporti.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, predispone l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio, convoca

il consiglio e può convocare separatamente e congiuntamente anche i Consigli di Settore.

Il Consiglio Direttivo può attribuire al presidente poteri autonomi sia di ordinaria che di straordinaria

amministrazione con facoltà di determinare limiti e condizioni

In caso di assenza od impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

La firma del Vice Presidente varrà come conferma dell'assenza o impedimento del Presidente.

In caso di dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per la

elezione del nuovo Presidente.

Nel rispetto delle norme previste dal presente statuto e dei limiti e poteri stabiliti dal Consiglio Direttivo,

il Presidente potrà conferire procure anche a terzi per lo svolgimento di singoli affari.

ARTICOLO 23

Nei casi previsti dalla legge o qualora richiesto dal CONI o da altre associazioni sportive per l'affiliamento

o infine per volontà dall'assemblea dei soci, verrà eletto dai soci a norma del precedente articolo 19, 

un collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci,

che resterà in carica per 3 (tre) anni e che eleggerà al proprio interno il Presidente.

Non possono essere eletti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del Codice Civile nonchè

il coniuge, i parenti, gli affini entro il quarto grado dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del

rendiconto alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto, e può procedere in qualunque momento

ad atti di ispezione e di controllo e chiedere infine notizie ed informazioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera

a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di morte, rinunzia o dimissioni di un componente subentra il supplente più anziano in ordine di età che

resta in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla integrazione del Collegio.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria

relazione annuale in tema di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario.

CONSIGLI DI SETTORE

ARTICOLO 24

Per l'espletamento delle attività connesse ad ognuna delle discipline sportive facenti capo alla società, potrà

essere istituito un Consiglio di Settore.

Il Consiglio, ove sussista, è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, a seconda delle

esigenze del settore, regolarmente elette dai soci, a norma del precedente articolo 19.

Il Consiglio dura in carica tre anni, alla stregua degli altri organi della società e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio di Settore, ove sussista, nell'ambito dei programmi approvati dal Consiglio Direttivo, e sempre con

questo in stretto contatto organizza la propria attività provvedendo ad attuare tutte quelle iniziative essenziali

al raggiungimento dei fini prepostisi; gestisce e controlla la disciplina dei vari atleti facenti parte del settore;

studia e predispone i programmi delle attività settoriali da sottoporre all'approvazione del consiglio direttivo

nonchè le relative spese.

Il Consiglio di Settore, ove sussista, nomina nel proprio ambito un responsabile di settore ed un segretario.

Per l'espletamento delle attività di settore, il Consiglio di Settore, ove sussista, potrà nominare un direttore

sportivo, precisando i compiti e le mansioni allo stesso accordate e proponendone la nomina al Consiglio Direttivo.

RESPONSABILE DI SETTORE

ARTICOLO 25

Il responsabile di settore, nominato dai consiglieri del consiglio di settore, fa parte di diritto e con diritto di

voto del consiglio direttivo, risponde del buon andamento dell'attività dels ettore ed ha i seguenti compiti:

- dirige e coordina l'attività sportiva del settore;

- predispone in collaborazione con gli altri consiglieri di settore, il programma delle attività da effettuarsi

nell'arco dell'annata sportiva e il preventivo delle spese relativo r lo sottopone all'approvazione del consiglio

direttivo;

- rappresenta unitamente ad altro membro, il consiglio di settore, nell'ambito del consiglio direttivo, secondo

quanto previsto dall'articolo

SEGRATARIO DI SETTORE

ARTICOLO 26

Il segretario di settore, nominato dal Consiglio di Settore, ha i seguenti compiti:

- cura la normale corrispondenza relativa all'attività del settore;

- Cura la tenuta dei cartellini e degli schedari dei singoli atleti nonchè i certificati medici di idoneità;

- cura la raccolta dei comunicati ufficiali;

- provvede alla presentazione di eventuali reclami;

- provvede alle pratiche per il tesseramento degli atleti;

- gestisce il fondo delle piccole spese attribuito al settore del Consiglio Direttivo e provvede a redigere il

relativo rendiconto.

PUBBLICITA E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

ARTICOLO 27

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione,

con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la

consultazione.

TITOLO VII SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 28

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i

tre quinti (3/5) degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

In sede di nomina l'assemblea dei soci stabilirà i poteri spettanti al liquidatore e le modalità ed i termini per il

rendiconto della fase di liquidazione.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui

saranno devoluti su delibera dell'assemblea ad enti od associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo

dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3,

comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione disposta dalla legge.

NORMA FINALE

ARTICOLO 29

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del

codice civile e le disposizioni di legge vigenti.